Servizi di assistenza a livello di scuola dell’infanzia ed elementare da parte degli enti scolastici

Provvedimenti nel settore della formazione – 19 Marzo 2020

Garantire i necessari servizi di assistenza a livello di scuola dell’infanzia ed elementare da parte degli Enti scolastici della scuola popolare (compresa la scuola speciale)

Obbligo basato sul diritto federale di garantire i necessari servizi di assistenza ai bambini a livello di scuola materna ed elementare


L’ordinanza federale sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) del 16 marzo 2020 (Ordinanza 2-COVID-19; SR 818.101.24) negli articoli 5 capoverso 3 e 4 definisce che i Cantoni devono provvedere alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l’accudimento non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio.

Particolarmente a rischio sono le persone a partire da 65 anni e che soffrono in particolare di: pressione alta, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, cancro e altre malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario.

Questa disposizione federale è entrata in vigore il 17 marzo 2020 ed è valida fino al 19 aprile 2020. I Cantoni sono responsabili dell’attuazione.

Garantire i necessari servizi di assistenza a livello di scuola dell’infanzia ed elementare da parte degli Enti scolastici della scuola popolare

Secondo l’art. 4 Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; BR 421.000), i comuni gestiscono la scuola elementare pubblica oppure delegano questo compito a corporazioni di comuni. A causa dell’attuale situazione straordinaria, gli Enti scolastici sono anche responsabili di fornire servizi di assistenza adeguati per i bambini a livello di scuola dell’infanzia ed elementare se non è possibile un’assistenza privata.
Allo stesso modo, anche le scuole private riconosciute a livello cantonale e gli istituti di scuola speciale devono offrire un sostegno adeguato. Per questi giovani con un provvedimento ad alta soglia nel settore della scuola speciale, l’assistenza dovrebbe estendersi anche al grado secondario I (scuola secondaria e di avviamento pratico) e alla formazione post-obbligatoria, se l’assistenza privata non è possibile.

Provvedimenti

  1. Gli Enti scolastici della scuola popolare (comuni, corporazioni di comuni, istituti di scuola speciale, scuole private riconosciute) forniscono servizi di assistenza ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria se l’assistenza a livello privato non è possibile.
  2. Gli istituti di scuola speciale forniscono anche servizi di assistenza ai giovani del grado secondario I e della formazione post-obbligatoria, laddove l’assistenza privata non è possibile.
  3. Le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica in materia di igiene e di distanza sociale (mantenimento della distanza) devono essere rispettate. Sono ammesse formazioni di gruppi fino a cinque bambini e/o giovani.
  4. Il Dipartimento dell’istruzione, della cultura e della protezione dell’ambiente sostiene gli Enti scolastici della scuola popolare nell’attuazione di questo provvedimento.
  5. Questo provvedimento si applica con effetto immediato fino al 19 aprile 2020, fatte salve ulteriori disposizioni federali.

Chi dovesse trovarsi nell’assoluto bisogno è pregato di contattare la direzione scolastica
allo 081 834 62 65, orario d’ufficio.

Gli annunci devono essere fatti entro domenica, alle 18.00, per la settimana successiva.